Riferimenti normativi

La Legge n. 537/1993 (art. 5 cc. 22 e 23) istituisce i Nuclei di valutazione nelle università "con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente."
 Il D.Lgs. n. 29/1993 (art. 20 c. 2 e successivi) e successive modifiche, istituisce, definendone le competenze, i nuclei di valutazione presso tutte le pubbliche amministrazioni, ove già non esistano.
 La Legge n. 370/1999 all'art. 1, commi 1, 2 e 3, ribadisce l'adozione, da parte delle università, di un sistema di valutazione interna "della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa", precisando che tali funzioni sono svolte dai nuclei di valutazione. Rende obbligatoria, inoltre, la valutazione della didattica tramite l'acquisizione delle opinioni degli studenti a cui deve seguire la trasmissione di un'apposita relazione, al Ministero competente, entro il 30 aprile di ogni anno.
 Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 ed il DM 22 settembre 2010 n. 17 stabiliscono che le Università possano attivare i corsi di studio, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione. 
 La Legge 240/2010 (art.2, comma 1, lettera r ) attribuisce al NVA, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
 La Legge 150/2009 (art. 14  sugli Organismi indipendenti di Valutazione - OIV)
 Lo Statuto di Ateneo (art. 25) attribuisce al NVA, in raccordo con l’attività dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi, l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse, i risultati conseguiti dalle strutture e dai rispettivi componenti, in particolare quelli relativi alla qualità e all'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, e quelli relativi alla attività di ricerca svolta dalle Scuole di Ateneo e dalle altre strutture di ricerca, nonché l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività di  UNICAM.
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE