La Legge n. 537/1993 (art. 5 cc. 22 e 23) istituisce i Nuclei di valutazione nelle università "con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente." |
Il D.Lgs. n. 29/1993 (art. 20 c. 2 e successivi) e successive modifiche, istituisce, definendone le competenze, i nuclei di valutazione presso tutte le pubbliche amministrazioni, ove già non esistano. |
La Legge n. 370/1999 all'art. 1, commi 1, 2 e 3, ribadisce l'adozione, da parte delle università, di un sistema di valutazione interna "della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa", precisando che tali funzioni sono svolte dai nuclei di valutazione. Rende obbligatoria, inoltre, la valutazione della didattica tramite l'acquisizione delle opinioni degli studenti a cui deve seguire la trasmissione di un'apposita relazione, al Ministero competente, entro il 30 aprile di ogni anno. |
Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 ed il DM 22 settembre 2010 n. 17 stabiliscono che le Università possano attivare i corsi di studio, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione. |
La Legge 240/2010 (art.2, comma 1, lettera r ) attribuisce al NVA, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. |
La Legge 150/2009 (art. 14 sugli Organismi indipendenti di Valutazione - OIV) |
Lo Statuto di Ateneo (art. 25) attribuisce al NVA, in raccordo con l’attività dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi, l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse, i risultati conseguiti dalle strutture e dai rispettivi componenti, in particolare quelli relativi alla qualità e all'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, e quelli relativi alla attività di ricerca svolta dalle Scuole di Ateneo e dalle altre strutture di ricerca, nonché l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività di UNICAM. |
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE |